Il Decreto Legislativo del 21.09.2021 sancisce l’obbligo di verifica del Green Pass per l’accesso nelle aziende, per clienti e dipendenti, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre, data in cui termina lo stato di emergenza.
Attualmente in Italia i lavoratori non vaccinati sono oltre 3 milioni, e questa misura ha una duplice finalità: salvaguardare i lavoratori e impedire nuovi focolai e nuove chiusure.

Non può più accedere in azienda o in ufficio chi è sprovvisto di:

  • Certificazione verde “Green Pass”
  • Certificazione di guarigione dal Covid nei sei mesi precedenti
  • Esito negativo di un tampone (test antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore/ test molecolare effettuato nelle ultime 72 ore)

Sono esentati dall’obbligo di Green Pass nel luogo di lavoro coloro che possono esibire un certificato rilasciato dal proprio medico o un QR code apposito che sarà presto rilasciato, nel quale si attesta l’impossibilità di ricevere la vaccinazione per motivi di salute o perché ancora in attesa del suo rilascio (nel caso di vaccinazione all’ultimo minuto).

 

Trattamento della privacy

I dati personali trattati saranno: nome e cognome, data di nascita, esito della verifica di validità del certificato verde COVID-19. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’accesso in azienda. Il decreto esplicita il divieto di memorizzare e conservare tali dati, tanto meno di trasferirli a terzi.

 

Conseguenze

Per il lavoratore: Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, qualora un dipendente dichiari di essere senza Green Pass, viene considerato in assenza ingiustificata e perderà lo stipendio fino a quando non si adeguerà alla nuova normativa. Il rapporto di lavoro è sospeso, ma il dipendente non ne perderà la titolarità, ne riceverà una sanzione disciplinare.

Nella situazione in cui un dipendente privo di Green Pass entri in azienda ignorando il divieto, è prevista una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.

Per il datore di lavoro: Se il datore non nomina un responsabile e di conseguenza non effettua i dovuti controlli avverrà una sanzione da 400 a 1000 euro.

 

Modalità di verifica

Tali controlli dovrebbero essere effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; ove non possibile può avvenire una verifica a campione quando il personale è già all’interno dei locali di lavoro. Il Governo ha voluto lasciare piena autonomia organizzativa, allo scopo di gestire la questione in base alla propria realtà.

Il datore di lavoro è tenuto ad accertare il rispetto delle prescrizioni e ad individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni e della contestazione delle eventuali violazioni.

Ti stai chiedendo quali strumenti utilizzare per la verifica?

Se c’è una persona addetta al controllo della certificazione, può essere scaricata sul suo dispositivo l’App verificaC19; se invece preferisci che quella risorsa ricopra altre mansioni, noi abbiamo la soluzione che fa a caso tuo: il lettore Green Pass per termocamera!

Si tratta di un dispositivo integrativo alla termocamera Covid-19, che oltre a controllare la temperatura corporea e la presenza della mascherina di protezione, permette la verifica accurata ed immediata del Green Pass in pochi secondi e in modo automatico.

 

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