Nel precedente articolo di blog abbiamo chiarito chi sono i whistleblowers e quali sono i comportamenti che possono essere segnalati.
Ma, nel concreto, come può avvenire la segnalazione da parte del lavoratore?

 

I canali di segnalazione

La segnalazione da parte del lavoratore può avvenire sostanzialmente in due modi:

  • tramite gli strumenti messi a disposizione dall’ente o dalla azienda privata (ad esempio comunicazione ai rappresentanti preposti o alle organizzazioni sindacali) presso cui è svolta la prestazione lavorativa;
  • tramite una piattaforma esterna creata dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato cui si applica la nuova normativa, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono tenuti ad attivare i propri canali di segnalazione (segnalazione interna).
La gestione del canale di segnalazione può essere affidata a una persona o a un ufficio interno dedicato ovvero ad un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione.

 

Il whistleblower può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o, anche se obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

Il ruolo dell’ANAC

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è deputata ad attivare un canale di segnalazione esterno che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L’Autorità dovrà inoltre adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2023, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

 

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