Amministratori di società e comunicazione del domicilio digitale

Dal 31 ottobre l'obbligo di comunicare il domicilio digitale (PEC) al registro delle imprese, ricade anche sugli amministratori di imprese.

1 novembre 2025

Dal 31 ottobre l'obbligo di comunicare il domicilio digitale (PEC) al registro delle imprese, ricade anche sugli amministratori di imprese.

L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 ha infatti modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 aggiungendo la precisazione: “nonché all’amministratore unico o, all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione”.

L'obbligo di comunicare il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, ricade - oltre che su società e imprese individuali - anche sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione. Il domicilio digitale degli amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta la carica.

L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica solo a una delle tre cariche individuate dalla norma.

Persone soggette all’obbligo

La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di:

  • amministratore unico
  • amministratore delegato
  • Presidente del Consiglio di amministrazione.

NON sono soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo, ecc.).

Quando comunicare il domicilio digitale

La comunicazione del domicilio digitale deve avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina.

Coloro che, alla data del 31 ottobre 2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato, o Presidente del Consiglio di amministrazione, dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.

Il mancato adempimento comporta l'applicazione di sanzioni (da un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro).

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Nel caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale (senza alcuna modifica, o integrazione di dati riferiti al domicilio fisico e alla carica) si applica l’esenzione del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo.

Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento.

Fonte: Unioncamere

Amministratori di società e comunicazione del domicilio digitale

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